Separazione

Con la separazione legale (disciplinata dall’art. 150 c.c.) i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale ma non hanno più l’obbligo di convivenza, né di fedeltà, né si è più in comunione dei beni (se quello era il regime patrimoniale prescelto dai coniugi); di converso resistono ancora gli obblighi di mantenimento del coniuge, di partecipazione alla gestione della famiglia e di educazione della prole. L’istituto della separazione era stato in principio concepito come un rimedio temporaneo alla crisi di coppia con auspicio di una ripresa della vita coniugale.

Con l’introduzione del divorzio (L. 898/1970), la separazione è divenuta uno strumento per giungere al divorzio, perdendo la sua funzione iniziale. La separazione legale può essere giudiziale, quando il ricorso è fatto da una sola parte, o consensuale, quando è fatto da entrambi i coniugi che sono pervenuti ad un accordo sulla divisione dei beni in comunione e sull’affidamento dei figli, nonché su tutte le possibili questioni connesse ad una separazione. L’ordinamento giuridico italiano consente ai coniugi ampi spazi di autodeterminazione sulle decisioni relative alla separazione: sia con l’istituto della separazione consensuale sia con la possibilità di accedere, su base volontaria, ad una fase di mediazione che determina una momentanea sospensione della fase presidenziale

Qualunque decisione presa in accordo dai coniugi deve essere sottoposta al vaglio e all’omologazione da parte del giudice, a garanzia e tutela dei diritti soggettivi di tutti i componenti del nucleo familiare: figli e genitori.

Affidamento dei figli

La Legge 54/2006 ,“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, ha introdotto interessanti novità riguardo l’iter legale di separazione, tra i quali:

Prevede che il giudice valuti prioritariamente la possibilità che i figli vengano affidati ad entrambi i genitori: si parla, in questo caso, di affidamento condiviso. L’affidamento esclusivo dei figli ad un solo genitore, infatti, può essere disposto solo nel caso in cui quello condiviso sia contrario agli interessi dei minori. Concede al giudice il potere di non adottare i provvedimenti cosiddetti necessari ed urgenti durante la fase presidenziale della separazione giudiziale, ma solo previa richiesta concorde da parte di due coniugi, al fine di tentare una mediazione avvalendosi di esperti. Ribadire l’importanza dell’ascolto del minore: “il giudice dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento” (art. 155 sexies).

Si tratta di una legge che focalizza “il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore”, nonostante l’intervenuta cessazione della vita in comune. Tale affidamento esprime una rinnovata sensibilità nei confronti del ruolo di entrambi i genitori e recepisce le trasformazioni sociali e culturali: padri e madri sono coinvolti in una impegnativa ridefinizione dei ruoli e delle loro interazioni. L’affidamento condiviso non va confuso con quello alternato, cioè quando ai genitori vanno garantiti uguali tempi di permanenza con i figli. Il giudice, invero, affidando il figlio ad entrambi i genitori stabilisce presso quale dei due manterrà la sua residenza prioritaria e i tempi e le modalità di rapporto con l’altro genitore.

Con l’entrata in vigore, il 7 febbraio 2014, del Decreto Legislativo n. 154/2013, il Governo ha dato piena attuazione a quanto stabilito nella Legge n. 219/2012 che, per prima, aveva disposto la parificazione tra figli naturali e legittimi, ovvero nati o meno all’interno del matrimonio. Il decreto, invero, ha cancellato ogni differenza e discriminazione fra i figli nati al di fuori del matrimonio e quelli nati invece nell’ambito di un unione matrimoniale. Tra le innovazioni più significative, il decreto prevede:

  • l’eliminazione dei riferimenti normativi ai figli “legittimi” e a quelli “naturali”ancora presenti nelle leggi e nei codici: d’ora in avanti si parlerà solo e soltanto di figli;
  • l’equiparazione dei diritti successori (cioè che riguardano l’eredità) anche nei confronti di tutti gli altri parenti;
  • il venir meno dell’espressione“potestà genitoriale”, sostituita da “responsabilità genitoriale”.

Divorzio

Il Decreto Legge Nr. 132/14 sulla semplificazione della giustizia civile, è entrato immediate in vigore per quanto concerne la separazione e il divorzio breve. La nuova Separazione breve senza Tribunale permette ai coniugi di separarsi in modo più semplice e veloce grazie alla negoziazione assistita di un avvocato. Ovviamente, tale possibilità può essere utilizzata solo se la separazione è consensuale e anche se ci sono figli minorenni, figli con handicap, oppure, maggiorenni non ancora autosufficienti sul piano economico.

Il divorzio è l’istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita. Si parla di scioglimento qualora sia stato contratto matrimonio con rito civile, di cessazione degli effetti civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario. Anche il procedimento di divorzio seguire due percorsi alternativi, a secondo che vi sia o meno consenso tra i coniugi:

  1. divorzio congiunto, quando c’è accordo dei coniugi su tutte le condizioni da adottare (in questo caso il ricorso è presentato congiuntamente da entrambi i coniugi)
  2. divorzio giudiziale, quando non c’è accordo sulle condizioni (in questo caso il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge)

Il divorzio è disciplinato dal codice civile (art. 149 c.c.), dalla Legge 898/1970 (che ha introdotto l’istituto per la prima volta in Italia) e dalla Legge 74/1987 (che ha apportato delle modifiche significative alla precedente).