Bes

Sono individuati dal MIUR e comprendono tre sottocategorie:

  • Alunni con disabilità (legge 104/92)
  • Alunni con Disturbi Evolutivi Specifici (Legge 170/10)
  • Alunni con Svantaggio sociale, linguistico, culturale (D.M. 27/12/2012)

Inoltre, la nota MIUR n.562 del 3/04/2019 inserisce un paragrafo per gli alunni plus-dotati (con elevato potenziale intellettivo o iperdotazione cognitiva)

Dsa

Cosa prevede la legge 170/10?

La legge all’articolo 1 definisce i termini dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, evidenziando invece all’art. 2 le finalità che si prefigge la norma tra cui favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, ridurre i disagi relazionali, garantire una formazione adeguata che promuova lo sviluppo delle potenzialità anche attraverso la preparazione degli insegnanti e la sensibilizzazione dei genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA, favorire la diagnosi precoce.

Rilevante è l’articolo 5 che specifica le misure educative e le didattiche di supporto come l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata o l’introduzione di mezzi compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere. È previsto pure per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale.

Agli studenti con DSA, inoltre, sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione (tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove), anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari.

Inoltre, la legge prevede all’art.7 la flessibilità dell’orario di lavoro per i genitori di alunni con DSA, limitata però al primo ciclo di istruzione, ossia fino alla terza media, proprio per consentire loro di assistere i figli nei compiti a casa. In ogni caso tale flessibilità deve essere regolata in concreto dai Contratti Collettivi di Lavoro.

La legge 170/10 tutela i bambini con disturbi specifici dell’apprendimento differenziandoli da quelli aventi altre forme di handicap fisico, psichico e sensoriale che trovano invece una tutela nella legge 104/92.

Solo quest’ultima garantisce un insegnante di sostegno, di conseguenza ai bambini con DSA (che in passato avevano anch’essi diritto al sostegno) che non abbiano anche ottenuto la certificazione dello stato di handicap, ai sensi della legge 104, non spetta il docente di sostegno.

Inoltre, senza la diagnosi di DSA gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento non possono avvalersi delle misure compensative e dispensative, né di apposite prove di valutazione come stabilito dalla L. 170/10.